TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 104

Mancata intimazione ai testimoni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione. (1)

II. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

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(1) Comma sostituito dall’art. 52, comma 4 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).


GIURISPRUDENZA

Assunzione frazionata della prova testimoniale - Mancata comparizione del difensore all’udienza fissata per l’escussione di alcuni testi - Estensione della decadenza a tutta la prova testimoniale già ammessa - Esclusione - Fattispecie.
In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli art. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 Gennaio 2021, n. 1926.


Mezzi di prova - Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione.
Spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 23 Luglio 2018, n. 19529.


Testimoni – Citazione dei testi – Udienza di mere rinvio

Valutazione del quantum debeatur – Considerazione dei fattori sociali – Sussiste
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L’articolo 104 disp. att. c.p.c., comma 1 nell’attuale formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69), prevede che “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione”. Prima della modifica legislativa, il testo della norma recitava: “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova”. Con riferimento a giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della novella del 2009, la sanzione di decadenza dalla prova di cui all’articolo 104 disp. att. c.p.c. è predisposta non per ragioni di ordine pubblico ma nell’interesse delle parti, e la norma in esame, da interpretarsi in coordinazione sistematica con l’articolo 250 c.p.c., deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giusto motivo, per l’udienza fissata per il raccoglimento della prova, deve essere pronunziata quando tale omissione venga posta in essere in relazione all’udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all’udienza successiva la proposizione dell’eccezione. Nel caso di udienza di mero rinvio, costituisce, a tacer d’altro, regola improntata ad un ineludibile “garbo” istituzionale e ad una elementare etica processuale quella che consenta di evitare ai testi chiamati a deporre (i quali, in ipotesi, potrebbero dover sottoporsi a lunghi, defatiganti e costosi spostamenti) una convocazione finalizzata al solo scopo di comunicar loro l’inutilità della loro presenza, volta che l’udienza nella quale ne era stata prevista la deposizione non potrebbe comunque essere celebrata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non può e non deve ignorare, – quasi che la dimensione della giurisdizione si collochi entro un asettico territorio di pensiero tanto avulso dal reale, quanto insensibile ai mutamenti sociali e culturali in cui essa viene esercitata (in argomento, tra le altre, Cass. 21619/2007, che discorre di “dimensione storica” dei criteri di causalità; Cass. 5146/2018, che ricostruisce espressamente il risarcimento da perdita di chance in termini di scelta “di politica del diritto”) – il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 2018, n. 9059.