TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa
Art. 119
Redazione della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente. (1)
II. [...] (2)
III. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
IV. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo.
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera n), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'articolo 132 del codice.»
(1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, lettera n), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «II. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.»