TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 181

Disposizioni sulla divisione (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

II. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

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(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto con effetto dal 1° marzo 2006.
Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.


GIURISPRUDENZA

Esecuzione forzata - Beni indivisi - Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) ex art. 600, comma 2, c.p.c. - Natura - Autonomo giudizio di cognizione funzionalmente collegato al processo esecutivo - Configurabilità - Fase o subprocedimento dell'esecuzione forzata - Esclusione - Conseguenze - Opposizione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Improponibilità nel giudizio divisorio.
Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. "divisione endoesecutiva") ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell'ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte - o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise - opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 04 Agosto 2021, n. 22210.


Esecuzione forzata - Giudizio di divisione endoesecutivo - Autonomia.
Il giudizio divisionale endoesecutivo, diretto allo scioglimento della comunione incidentale su quello esecutivo, è processo ordinario di merito del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo che ne abbia determinato l’insorgenza; tale giudizio subordina alla sua conclusione la procedura esecutiva, ma ne rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, conservando la propria autonomia e disciplina secondo le norme proprie del processo di cognizione.

Per tale ragione, al giudizio di divisione endoesecutivo non possono essere applicate le disposizioni relative all’esecuzione (tra le quali l’art. 41 TUB), in quanto norme di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di estensione analogica.

[Nel caso di specie, il Tribunale, all’esito del giudizio di divisione, ha assegnato al comproprietario non esecutato il ricavato dalla vendita del bene corrispondente alla quota di sua proprietà, nonostante il creditore fondiario fosse creditore anche nei suoi confronti.] (Franco Benassi) (riproduzione riservat)
Tribunale Mantova, 27 Novembre 2019.