TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO I
Degli atti e dei provvedimenti


Art. 196-quinquies

Dell'atto del processo redatto in formato elettronico
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. (1)

II. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice (2).

III. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

IV. Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico. (3)

V. Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

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(1) L’art. 4, comma 5, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo comma, dopo le parole «L'atto del processo», la seguente: «è», e dopo le parole «esecuzioni e protesti» ha inserito la seguente: «ed».
(2) L’art. 4, comma 5, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «anche dal presidente» con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice».
(3) Comma sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera b), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.»