Codice di Procedura Civile
		LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO II
Delle opposizioni di terzi
		
	
	Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO II
Delle opposizioni di terzi
Art. 620
Opposizione tardiva
I. Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.



