Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE II
Del sequestro

Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

II. Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

III. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.


GIURISPRUDENZA


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