Codice di Diritto Societario


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi

Art. 959
Diritti dell'enfiteuta

I. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

II. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.