Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario (2)

Art. 95-bis

Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione (3) (4)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine (5).

1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine della banca comunitaria (6).

2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri (7).

2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, (8) le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso (9).



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) La sezione III-bis è stata inserita dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(4) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 38, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 38, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 32, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma così modificato dall’art. 1, comma 38, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(8) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 38, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.