Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11755 - pubb. 09/12/2014

Inammissibile il ricorso per concordato con riserva presentato successivamente ad un accordo di ristrutturazione non adempiuto

Tribunale Salerno, 30 Settembre 2014. Est. Jachia.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Precedente domanda di accordo di ristrutturazione omologato non adempiuto - Abuso del diritto - Inammissibilità - Trasmissione atti al PM



Costituisce abuso del diritto e va dichiarato inammissibile il ricorso per concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. successivamente all’omologazione di un accordo di ristrutturazione omologato e non adempiuto. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)

Va disposta la trasmissione degli atti dell’accordo di ristrutturazione omologato al pubblico ministero per la verifica dell'ipotesi di cui all’art. 236 bis L.F.. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Risoluzione dell'accordo di ristrutturazione

Inadempimento all'accordo di ristrutturazione e presentazione di ricorso per concordato con riserva. 


 


Testo Integrale