Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11755 - pubb. 09/12/2014
Inammissibile il ricorso per concordato con riserva presentato successivamente ad un accordo di ristrutturazione non adempiuto
Tribunale Salerno, 30 Settembre 2014. Est. Jachia.
Concordato preventivo - Concordato con riserva - Precedente domanda di accordo di ristrutturazione omologato non adempiuto - Abuso del diritto - Inammissibilità - Trasmissione atti al PM
Costituisce abuso del diritto e va dichiarato inammissibile il ricorso per concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. successivamente all’omologazione di un accordo di ristrutturazione omologato e non adempiuto. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)
Va disposta la trasmissione degli atti dell’accordo di ristrutturazione omologato al pubblico ministero per la verifica dell'ipotesi di cui all’art. 236 bis L.F.. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Risoluzione dell'accordo di ristrutturazione
- ∙ Inadempimento all'accordo di ristrutturazione e presentazione di ricorso per concordato con riserva
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese
Il testo integrale
Massimario ragionato del concordato preventivo:
Risoluzione dell'accordo di ristrutturazione
Inadempimento all'accordo di ristrutturazione e presentazione di ricorso per concordato con riserva.
Testo Integrale