Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28022 - pubb. 14/10/2022

Sospensione della vendita ex art. 108 l.f. e ordine al curatore di indire nuova gara

Tribunale Brindisi, 15 Settembre 2022. Pres. Palazzo. Est. Giliberti.


Fallimento - Sospensione della vendita ex art. 108 l.f. - Ordine al curatore di indire nuova gara



Il decreto, attraverso cui il GD dispone, a norma dell’art. 108 legge fall., la sospensione delle operazioni di vendita ed ordina al curatore di indire una nuova gara emettendo il relativo bando, può essere modificato o revocato dallo stesso Giudice delegato, trattandosi di provvedimento avente natura ordinatoria e, cioè, emesso dal Giudice Delegato in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull'attività del curatore, nonché incidente, soltanto di riflesso, su diritti soggettivi delle parti in rapporto con il fallimento.

Il provvedimento di sospensione ex art. 108 legge fall., e’ suscettibile di modifica o revoca da parte del G.D. sia per effetto di una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, sia per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità, almeno fino a quando la sua esecuzione (in primis da parte del curatore ) non sia venuta ad incidere in via diretta e definitiva sui predetti diritti soggettivi

Deve escludersi che la modifica e/o revoca del decreto di sospensione ex art. 108 legge fall., possa essere conseguita unicamente attraverso l’esperimento del reclamo al Tribunale fallimentare ex art. 26 Legge Fall. e non invece semplicemente invocando l’intervento del medesimo giudice delegato emittente in “autotutela”.

La sospensione ex art.108 legge fall. ha per sua natura carattere interlocutorio e non definitivo essendo finalizzata ad evitare nell’immediato che il bene oggetto di vendita venga irreversibilmente trasferito all’aggiudicatario, laddove soltanto l’eventuale e conseguente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è destinato ad incidere sui diritti soggettivi delle parti e dunque ha natura decisoria ed è suscettibile di assumere carattere definitivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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