Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29901 - pubb. 13/10/2023

Società cooperative: liquidazione coatta amministrativa, regime pubblicitario ed effetti del decreto di apertura

Tribunale Brindisi, 27 Settembre 2023. Pres. Palazzo. Est. Natali.


Rapporti fra procedure liquidatorie - Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Regime pubblicitario - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Decreto ministeriale


Decreto ministeriale - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Divieto ex art. 51 l.f. - Opponibilità erga omnes - Configurabilità


Divieto ex art. 51 l.f. - Violazione - Radicale invalidità di ogni operazione compiuta - Non configurabilità; inopponibilità relativa soggettiva - Configurabilità


Divieto ex art. 51 l.f. - Violazione - Attuazione del piano di riparto - Attribuzione patrimoniale - Ripetibilità - Configurabilità



Per quanto non esista per il decreto di liquidazione coatta amministrativa lo stesso regime pubblicitario previsto per le sentenze dichiarative di fallimento – imperniato sul duplice binario del deposito in cancelleria e nel registro delle imprese - lo stesso, in quanto assunto con le vesti formali di un decreto ministeriale, è soggetto a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e deve intendersi assistito da una presunzione di conoscenza assoluta e, dunque, non superabile da prova contraria.


Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cui consegue ex lege l’effetto dell’opponibilità erga omnes, deve ritenersi operante l’art. 51 l.f., con il conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutiva o cautelari e, dunque, il difetto della legittimazione degli organi della procedura esecutiva individuale a proseguire in executivis; norma la cui applicabilità alla l.c.a. è espressamente prevista dall’art. 201 l.f. che delinea il microsistema normativo destinato a conformare la liquidazione di matrice pubblicistica e a conduzione ministeriale.


Dalla violazione del divieto ex art. 51 l.f. consegue, secondo la ricostruzione più attendibile, perché coerente con il generale principio di proporzionalità delle sanzioni, non la radicale invalidità di ogni operazione compiuta, ma l’inopponibilità (relativa soggettiva) delle stesse nei confronti della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), ragione per cui le stesse, nei limiti suesposti, devono ritenersi affette da inefficacia sine die.


Dall’inefficacia sine die o dall’invalidità far valere nei termini decadenziali, consegue l’obbligo di restituzione di quanto percepito in attuazione del piano di riparto essendo l’attribuzione patrimoniale avvenuta sulla base di un titolo giuridico inopponibile (o invalido) e, quindi, dovendosi la stessa ritenersi ripetibile. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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