Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32922 - pubb. 05/04/2025
Il Tribunale di Bologna sulle misure cautelari 'strumentali' alla conferma delle misure protettive venute meno
Tribunale Bologna, 20 Marzo 2025. Est. Rimondini.
Composizione negoziata - Misure protettive - Cessazione - Misure cautelari - Abuso
Con questo provvedimento, Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive avanzata da un imprenditore che aveva presentato, in data 18 marzo 2025, un ricorso ex artt. 18 e 19 CCII, dopo aver richiesto la nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 17 CCII in data 17 gennaio 2025.
Il giudice ha rilevato che il ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive era stato depositato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 19, comma 1, CCII, ossia non “entro il giorno successivo” alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese (avvenuta il 27 febbraio 2025). Tale ritardo ha determinato la inefficacia sopravvenuta delle misure protettive, che avrebbero dovuto essere confermate o modificate tempestivamente dal Tribunale previa instaurazione del contraddittorio con i creditori.
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda di misure cautelari atipiche, ritenendo che, pur potenzialmente astrattamente ammissibili anche in presenza dell’inefficacia delle misure protettive, nel caso concreto esse risultavano formulate in termini generici e strettamente connesse alla protezione automatica già venuta meno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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