Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32994 - pubb. 29/04/2025

Concordato semplificato: accertamento della buona fede nella conduzione delle trattative

Tribunale Ancona, 01 Aprile 2025. Pres. Filippello. Est. Mantovani.


Concordato semplificato - Buona fede nella conduzione delle trattative - Dichiarazione dell’esperto - Accertamento del Tribunale



In punto di verifica della buona fede nella conduzione delle trattative, per quanto l’art. 25 sexies CCII si limiti ad affermare che la proposta di concordato può essere avanzata “quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede” il Tribunale non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell’esperto ma deve valutare in concreto l’esistenza di detto presupposto ai fini della verifica di ammissibilità dello strumento prescelto dal debitore, specie nel caso in cui siano state sollevate opposizioni specifiche al riguardo. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella


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