Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33826 - pubb. 06/11/2025
Il Tribunale di Verona solleva questione di costituzionalità con riferimento ai creditori non insinuati
Tribunale Verona, 18 Luglio 2025. Pres., est. Attanasio.
Esdebitazione – Creditori volontariamente non insinuati – Integrale soddisfazione dei creditori concorrenti – Questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII, nella parte in cui l’esdebitazione risulta inoperante nei confronti dei creditori che non abbiano partecipato al concorso, qualora i creditori di pari grado insinuati siano stati integralmente soddisfatti, poiché tale effetto dipende da una scelta dei creditori e non dal comportamento del debitore, con possibile violazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 23 Direttiva UE 2019/1023.
[Nel corso di una liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, tutti i creditori che avevano presentato domanda di insinuazione sono stati integralmente soddisfatti, residuando un attivo di € 50.682,21. Alcuni creditori – tra cui la banca titolare del mutuo ipotecario poi degradato in chirografo – non si erano insinuati, pur essendo stati regolarmente informati dell’apertura della procedura e del progetto di riparto. Il liquidatore ha quindi proposto l’esdebitazione ex art. 278 CCII, indicando che, ai sensi del comma 2, nei confronti dei creditori non insinuati l’esdebitazione avrebbe dovuto operare limitatamente alla parte eccedente la percentuale di soddisfazione dei creditori di pari grado. Poiché i creditori insinuati erano stati soddisfatti al 100%, il risultato applicativo dell’art. 278, co. 2, sarebbe stato l’azzeramento totale dell’esdebitazione, lasciando il debitore nuovamente esposto verso i creditori che hanno scelto di non concorrere. Il Tribunale osserva che tale esito non dipende da alcuna condotta antidoverosa del debitore, ma da una scelta dei creditori non insinuati, con possibile uso opportunistico della norma. Il tribunale ritiene che questo effetto:
-sia intrinsecamente irragionevole (art. 3 Cost.),
-sia in contrasto con lo scopo di “second chance” previsto dall'art. 23 della Direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla CGUE 7 novembre 2024, C-289/23, poiché esclude l’esdebitazione pur in presenza di meritevolezza del debitore,
-ostacoli l’accesso effettivo all’esdebitazione entro i tempi massimi previsti dal diritto UE (3 anni).] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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