Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34539 - pubb. 01/04/2026

Concordato preventivo: carenza di disclosure, erronea determinazione del valore di liquidazione e inadeguatezza del piano industriale

Tribunale Milano, 19 Febbraio 2026. Pres. De Simone. Est. Agnese.


Concordato preventivo – Piano industriale – Requisiti


Concordato preventivo – Attestazione – Contenuto


Concordato preventivo – Valore di liquidazione – Contenuto



Il piano concordatario non può limitarsi a indicare dati prognostici o macro-dati, ma deve contenere una analisi concreta e verificabile dei presupposti economici, dei ricavi attesi, dei costi di struttura e dei flussi finanziari, tale da consentire ai creditori una valutazione consapevole della fattibilità della proposta.


L’attestazione del professionista indipendente deve contenere verifiche effettive e complete delle assunzioni poste a base del piano e delle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, non potendo limitarsi a valutazioni generiche o apodittiche.


Il valore di liquidazione deve essere determinato sin dal deposito della domanda di concordato e deve comprendere anche le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nello scenario della liquidazione giudiziale, costituendo parametro essenziale sia per il rispetto della graduazione delle cause di prelazione sia per la verifica dell’assenza di pregiudizio per i creditori.


[Nel caso di specie, il tribunale ha rilevato innanzitutto gravi carenze sotto il profilo della disclosure. In particolare, non sono state adeguatamente spiegate le cause di una perdita di circa due milioni di euro registrata nel 2023 nonostante un fatturato di oltre tre milioni di euro. La società ha fornito spiegazioni generiche, riconducendo parte della perdita a una operazione commerciale con una società correlata e parte a svalutazioni di crediti, senza tuttavia fornire adeguato supporto documentale né chiarire i rapporti intercorrenti con le società coinvolte. Tale deficit informativo integra una violazione del dovere di rappresentazione completa e trasparente della situazione dell’impresa imposto al debitore che accede agli strumenti di regolazione della crisi. Un ulteriore profilo di criticità riguarda la determinazione del valore di liquidazione. Il piano non contiene un’analisi delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori precedenti né delle prospettive di realizzo derivanti da tali azioni, limitandosi a rinviare a una futura valutazione legale. Il tribunale osserva che la determinazione del valore di liquidazione deve essere effettuata sin dal deposito della domanda e deve comprendere anche le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nello scenario della liquidazione giudiziale. L’omissione di tale valutazione impedisce di verificare sia il rispetto della graduazione delle cause di prelazione sia l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Il tribunale evidenzia inoltre l’inadeguatezza del piano industriale. Le previsioni di ricavo risultano fondate su assunzioni non supportate da dati verificabili, come l’incremento del fatturato e le commissioni derivanti da un contratto di agenzia con una società estera. Il piano si fonda su ipotesi non adeguatamente motivate, su contratti non ancora conclusi o incerti e su proiezioni di fatturato non coerenti con i dati storici dell’impresa. Anche l’analisi dei costi e dei flussi finanziari appare generica e basata su macro-dati, senza una ricostruzione analitica dei costi di struttura e dei flussi di cassa. Le carenze del piano si riflettono anche sull’attestazione, che non contiene verifiche adeguate né un esame effettivo degli scostamenti possibili rispetto agli obiettivi pianificati.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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