Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8499 - pubb. 11/02/2013

Concordato con riserva e scioglimento dei contratti in corso quale facoltà del debitore

Tribunale Salerno, 25 Ottobre 2012. Est. Jachia.


Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Concordato con riserva – Facoltà del debitore di sciogliersi dai contratti – Sussistenza.



Poiché l’articolo 169 bis, legge fallimentare, non indica un criterio in base al quale regolare l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, è possibile ritenere che ci si trovi in presenza di una mera presa d’atto di un diritto potestativo del debitore, il quale sceglie di sciogliersi da un determinato rapporto giuridico nell’ambito di un proprio disegno imprenditoriale che, nel caso del concordato con riserva, non è obbligatorio comunicare al tribunale, chiamato, quest’ultimo, ad attendere il deposito del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 169bis l. fall.


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