Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10498 - pubb. 04/06/2014

Il fondo comune di investimento non è un autonomo soggetto di diritto ed è rappresentato dalla società di gestione che lo ha istituito

Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2010, n. 16605. Est. Rordorf.


Fondi comuni di investimento - Autonomia patrimoniale - Autonomi soggetti di diritto - Esclusione - Legittimazione processuale della società di gestione del risparmio

Patrimoni separati - Distinzione patrimoniale - Titolarità formale - Attività negoziale o processuale di competenza del soggetto titolare del fondo con obbligo di imputarne gli effetti allo specifico e distinto patrimonio



Benché non vi possono essere dubbi sulla autonomia patrimoniale del fondo comune di investimento, la quale garantisce la posizione dei partecipanti al fondo, quest'ultimo non può, tuttavia, essere considerato quale autonomo soggetto di diritto a causa dell'assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, che gli consenta di porsi direttamente in relazione con i terzi senza l'intervento della società di gestione che lo ha istituito alla quale, pertanto, compete la titolarità formale dei beni del fondo così come la legittimazione processuale che ne consegue. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nei casi in cui, nel nostro ordinamento, una parte del patrimonio di un soggetto sia destinata ad un particolare scopo e venga, pertanto, sottratta al regime generale della responsabilità di cui all'articolo 2740 c.c., non si dubita che il patrimonio separato o destinato sia pur sempre da ricondurre alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica che sia) dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione. Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello ben specifico e distinto patrimonio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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