Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10590 - pubb. 16/06/2014

Rettificazione del sesso e scioglimento del matrimonio

Corte Costituzionale, 11 Giugno 2014, n. 170. Est. Morelli.


Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione sul matrimonio preesistente - Automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, senza necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale - Sostanziale previsione di una fattispecie di "divorzio" imposto ex lege alla coppia coniugata - Illegittimità costituzionale



Deve essere dichiarata: l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore; deve essere dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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