Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14073 - pubb. 28/01/2016

Danno biologico intermittente: orientamento di Cassazione consolidato

Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2016, n. 679. Pres., est. Annamaria Ambrosio.


Lesione del diritto alla salute – Morte del danneggiato in corso di processo per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito – Risarcimento del danno – Parametri – Chiarimenti



In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure. Infatti, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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