Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15429 - pubb. 08/07/2016

Ritardo nel pagamento di credito erariale e 1224 cc

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 22 Gennaio 2016, n. 1140. Est. Greco.


Obbligazione pecuniaria – Credito erariale – Ritardato pagamento – Maggior danno ex art. 1224 c.c. – Prova a carico del contribuente – Sussiste



Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è "in re ipsa", ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'erario, rispetto alle quali peraltro - in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria - la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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