Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17192 - pubb. 09/05/2017

Nuovo rito di cassazione, pronuncia in camera di consiglio e garanzia del contraddittorio

Cassazione civile, sez. VI, 02 Marzo 2017, n. 5371. Est. Manzon.


Cassazione (ricorso per) – Pronuncia in Camera di Consiglio – Nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato” – Art. 380-bis c.p.c. – Testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016) – Garanzia del contraddittorio – Trattazione scritta – Sufficienza – Fondamento

Cassazione (ricorso per) – Procedimento – Pronuncia in Camera di Consiglio – Nuovo rito camerale “non partecipato” – Art. 380-bis c.p.c. – Testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016) – Principio della pubblicità dell’udienza – Derogabilità – Fondamento

Cassazione (ricorso per) – Procedimento – Pronuncia in Camera di Consiglio – Nuovo rito camerale “non partecipato” – Art. 380-bis c.p.c. – Testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 – Esigenze di semplificazione – Conformità costituzionale e convenzionale – Sussistenza – Fondamento



Nel nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore – in sé non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio –, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell’ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione. (massima ufficiale)

In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità. (massima ufficiale)

Il nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché di quello di effettività della tutela giurisdizionale. (massima ufficiale)


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