Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22800 - pubb. 11/01/2019

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale risolve il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto

Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2006, n. 13954. Pres. De Musis. Est. Panzani.


Cessione di azienda bancaria – Art. 4 della legge 130/99 – Effetti



Ai sensi dell'art. 4 della legge 130/99 alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, laddove il secondo comma stabilisce che dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale la cessione dei crediti é opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. Anche in questo caso, pertanto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rende la cessione esponibile al debitore ceduto e ai creditori ed aventi causa del cedente.
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale risolve pertanto il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto. (massima ufficiale)


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il 6.7.1992 il Presidente del Tribunale di Trani ingiungeva alla s.r.l. Lenza d'Oro il pagamento della somma di L. 84.339.543 al lordo degli interessi convenzionali al 14,250% e di commissioni allo 0,125% oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era pronunciato anche nei confronti dei fideiussori B.G., C.B. M., B.V. e L.F.. Tutti gli intimati proponevano opposizione. Il L. con separato atto di citazione. Costituitosi il contraddittorio con la banca opposta, dichiarato interrotto il giudizio a seguito del fallimento della Lenza d'Oro e intervenuta la riassunzione, il Tribunale di Trani con sentenza 20.7.1998 dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti della società fallita e accoglieva l'opposizione proposta dai fideiussori per non aver la banca né esibito gli estratti conto periodici né indicato elementi oggettivi in base ai quali determinare il tasso degli interessi stabiliti con riferimento agli usi praticati su piazza, precisando che di conseguenza il credito non era determinabile e non poteva farsi luogo a consulenza tecnica per la determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di capitale ed interessi legali.

Su appello della Banca del Salento e nel contraddittorio dei soli B., C. e B., la Corte d'appello di Bari con sentenza 29 ottobre 2001, rigettava il gravame.

La Corte osservava, per quanto qui ancora interessa, che la documentazione prodotta dalla banca (estratti conto bancari) era ammissibile giusta il disposto dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di giudizio vecchio rito, pendente alla data del 30.4.1995, e di prova precostituita.

Il credito della banca derivava dall'applicazione del tasso d'interesse determinato con riferimento al tasso usualmente praticato su piazza dagli istituti di credito oltre dall'anatocismo trimestrale degli interessi e delle competenze, come risultava dagli estratti conto periodici. Entrambe le clausole contrattuali relative agli usi su piazza e all'anatocismo erano nulle. Il credito vantato dalla banca non era pertanto determinabile né poteva porsi rimedio con il ricorso a c.t.u., come richiesto dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, perché già il Tribunale aveva negato ingresso alla consulenza tecnica e sul punto la banca non aveva proposto impugnazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. nella qualità di mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a sua volta mandataria di Ulisse 2 S.p.A., cessionaria dei rapporti di credito acquisiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a sua volta cessionaria del ramo d'azienda comprendente il rapporto controverso da Banca del Salento - Banca 121 S.p.A. La ricorrente ha articolato quattro motivi.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, B.G., C.B.M. e B.V.. Gli intimati L.F. e Fallimento Lenza d'Oro s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

Va premesso che i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto non dalla Banca del Salento, ma da altra società il cui interesse non sarebbe precisato perché il complesso rapporto di rappresentanza, cessione di credito, mandato su cui si fonda la legittimazione della ricorrente, non sarebbe indicato nel ricorso e comunque la qualità di cessionaria o mandataria non sarebbe provata con la produzione dei documenti prevista dall'art. 372 c.p.c.. L'eccezione é fondata, anche se il difetto di legittimazione della società ricorrente va rilevato d'ufficio per gli assorbenti rilievi che seguono. Va premesso che la qualità di parte legittimata - a proporre il ricorso per Cassazione o per resistere ad esso - spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 15145/2001 delle Sezioni Unite ed, ivi,;

riferimenti di precedenti conformi) - con la conseguenza che va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per Cassazione proposto da - o contro - soggetti diversi da quelli che sono stati parte nel giudizio di merito.

Tuttavia - qualora il ricorso per Cassazione venga proposto da un soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata - la documentazione, diretta a provare la legittimazione del ricorrente all'impugnazione, deve essere (a norma dell'art. 372 c.p.c.) depositata in cancelleria ed il deposito deve essere notificato, mediante elenco, alla altre parti, ancorché queste non abbiano resistito in giudizio con controricorso, atteso che la mancata notifica al ricorrente del controricorso preclude, bensì, all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tale sede la propria difesa, anche in relazione alla documentazione predetta.

Ne consegue che - in difetto di rituale deposito a notifica - detta documentazione non può essere esaminata dal Collegio e questo, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione, deve dichiarare la inammissibilità del ricorso (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. 25.3.1998, n. 3135; 27.3.1998, n. 3228; 19.9.2000, n. 12415; 9.7.2004, n. 12761).

Osserva la ricorrente a pag. 7 del ricorso che la Banca del Salento, parte originaria del giudizio, o meglio la Banca del Salento - Banca 121 S.p.A., che si assume essere la parte originaria del giudizio, peraltro indicata nell'epigrafe della sentenza impugnata semplicemente quale Banca del Salento, ha ceduto alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il ramo d'azienda comprendente tra gli altri il rapporto in controversia. L'atto pubblico di cessione del 10 dicembre 2000, a rogito del notaio Zanchi da Siena (rep. 16474, racc. 5471) é stato pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nella G.U. n. 292 del 15.12.2000.

A sua volta la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha ceduto in blocco i rapporti di credito acquisiti dalla Banca 121 alla Ulisse 2 S.p.A., società costituita ai sensi della L. n. 130 del 1999. L'atto pubblico di cessione del 28 maggio 2001, effettuato ai sensi della ricordata L. n. 130 del 1999, é stato pubblicato nella G.U. dell'11 giugno 2001, al n. 133 del Foglio delle inserzioni.

A sua volta la Ulisse 2 S.p.A. ha conferito procura speciale per la gestione dei suddetti crediti (tra cui quello in controversia) alla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena con atto pubblico 14 ottobre 2002 a rogito del notaio Bellezza di Milano (rep. 45408, racc. 4443).

Ancora la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a ciò espressamente autorizzata dal mandato di cui ora si é detto, ha conferito procura speciale per la gestione degli stessi crediti alla MPS Gestione Crediti S.p.A., odierna ricorrente. Tale ultima procura é stata conferita con atto pubblico del 18.11.2002 a rogito del notaio Vieri Grillo da Siena (rep. 149811, racc. 5562).

La cessione del credito dalla Banca del Salento - Banca 121 S.p.A. alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la successiva cessione del credito da quest'ultima banca alla Ulisse 2 S.p.A. troverebbero fondamento in due atti pubblici che non sono stati prodotti in atti, ma che sarebbero stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, come si é sopra detto, rispettivamente ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 58 e della L. n. 130 del 1999, c.d. legge sulla cartolarizzazione, l'art. 58, comma 2, dispone che "La banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità". Il quarto comma stabilisce poi che "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.". In altri termini, derogando al principio sancito dall'art. 1264 c.c., la cessione dei crediti facenti parte dell'azienda ceduta, é opponibile al debitore ceduto dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che il debitore ceduto che paghi dopo tale momento al cedente non é liberato. Ancora, ai sensi del quinto comma della norma, i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dal compimento degli adempimenti pubblicitari, in particolare dalla pubblicazione sulla G.U., di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni previste dall'atto di cessione. Trascorso tale termine il cessionario risponde in via esclusiva. Il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 58, non attribuisce alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ulteriori effetti né deroga al disposto dell'art. 2556 c.c., comma 2, per quanto concerne la pubblicità da effettuarsi mediante iscrizione nel registro delle imprese.

Va ancora osservato che l'ultima parte del comma 3 della norma che dispone che "Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti", é entrato in vigore in data successiva alla cessione in esame. Ai sensi dell'art. 4 della legge 130/99 alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

Il secondo comma dell'art. 4 stabilisce che dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale la cessione dei crediti é opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. Anche in questo caso, pertanto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rende la cessione esponibile al debitore ceduto e ai creditori ed aventi causa del cedente.

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cioé, risolve il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto. Con riferimento alla disciplina dettata per l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. questa Corte ha affermato che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto (Cass. 26.4.2004, n. 7919; Cass. 21.12.2005, n. 28300).

Nel caso della cessione di azienda bancaria e della cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale é sostitutiva della notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria é sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Da tale pubblicazione, infatti, discende la legittimazione del cessionario e dunque, nel caso di specie, di Ulisse 2 S.p.A., società cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a sua voltai cessionaria di Banca del Salento - Banca 121. Occorre, tuttavia, come s'é detto, la prova che la pubblicazione sia stata effettuata sulla Gazzetta Ufficiale, prova che nella specie non é stata fornita essendosi la società ricorrente limitata ad affermare che la pubblicazione dei due atti di cessione aveva avuto luogo, senza peraltro che la circostanza sia stata ammessa dai controricorrenti. La prova, in ogni caso, avrebbe dovuto essere fornita nei confronti degli intimati non costituiti.

A questo proposito va sottolineato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deve essere provata, perché essa si sostitutiva della notificazione od accettazione della cessione, ma per essa non vale la presunzione legale di conoscenza che sola si applica alle leggi e agli altri atti normativi alle leggi equiparati, secondo la disciplina dettata dall'art. 73 Cost. e art. 10 preleggi, oltre che nei casi ulteriormente previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il difetto di prova dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due atti di cessione comporta la mancata prova della legittimazione della ricorrente, ancorché la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, abbia depositato con il proprio fascicolo i due contratti di mandato relativi alla gestione dei crediti, conferiti rispettivamente da Ulisse 2 S.p.A. alla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da quest'ultima a MPS Gestione Crediti S.p.A., indicando a pag. 48 del ricorso, notificato anche agli intimati non costituiti, che con esso sarebbe stata depositata copia autentica "dei documenti fondanti la legittimazione della ricorrente", indicazione che può ritenersi equipollente alle formalità previste dall'art. 372 c.p.c..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente, liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006