Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27550 - pubb. 13/05/2017

Chiarezza e sinteticità degli atti

Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 2017, n. 9570. Pres. Tirelli. Est. Valitutti.


Dovere di chiarezza e sinteticità degli atti – Violazione – Art. 3, co. 2, c.p.a. – Principio generale del diritto processuale – Ricorso per cassazione – Art. 366, nn. 3-4, c.p.c – Inammissibilità – Sussiste



In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l'irragionevole estensione dell'atto o del motivo (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposizione sommaria dei fatti della causa») e 4 («motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano») dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297)” Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva collide, invero, con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698). Ebbene, è evidente che, nel caso di specie, la deduzione cumulativa - nella medesima censura - di profili concernenti, sotto molteplici aspetti della vicenda processuale, il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, confusi e mescolati, peraltro, a diversi profili concernenti il giudizio di fatto, rende certamente confusa e scarsamente intellegibile sia l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, sia la doglianza stessa mossa avverso la sentenza gravata. Di più, la redazione del motivo mediante la suesposta elencazione e riproduzione di numerosi stralci di atti processuali e di documenti, rende del tutto evidente che il ricorrente ha inteso, del tutto inammissibilmente, riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito (Cass. 21297/2016). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il mezzo in esame, in quanto inammissibile, deve essere disatteso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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