Internet & Technology Law Review


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29445 - pubb. 07/07/2023

Mancata sottoscrizione elettronica del ricorso per Cassazione nativo digitale

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 09 Giugno 2023, n. 16454. Pres. Virgilio.


Ricorso tributario per Cassazione privo di sottoscrizione elettronica – Nullità o inesistenza dell’atto – Procedimento di notifica – Raggiungimento dello scopo



La mancata sottoscrizione digitale del ricorso per Cassazione non rileva meramente ai fini dell’invalidità del procedimento di notificazione, di cui è tradizionalmente ritenuta possibile la sanatoria in forza del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., bensì sul piano dell’inammissibilità del ricorso stesso per violazione dell’art. 125 c.p.c. (1) (Antonella Manisi) (riproduzione riservata)



Segnalazione della dott.ssa Antonella Manisi



(1) Ricorso tributario per Cassazione privo di sottoscrizione elettronica tra nullità e inesistenza dell’atto e raggiungimento dello scopo - Antonella Manisi


Con ordinanza interlocutoria del 9 giugno 2023, n. 16454, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, stante la questione di particolare importanza da trattare in ordine alla notifica del ricorso nativo digitale ma privo di firma elettronica.
Nel caso in esame, la parte resistente ha rilevato come il difensore dell’Agenzia delle Entrate abbia notificato il ricorso nativo digitale privo della prescritta firma elettronica, citando precedente giurisprudenza che attesta l’inesistenza dell’atto e l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 3379/2019 Rv. 652381-01, attinente a ricorso analogico o cartaceo, così massimata: “Il ricorso per Cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali”).
La sezione rimettente rileva poi come non siano condivisibili le considerazioni del Procuratore Generale, secondo il quale “Dagli atti trasmessi a quest’Ufficio (segnatamente, il dettaglio della spedizione del messaggio) risulta che gli allegati – relata e ricorso – sono in formato ”pdf” spediti a mezzo p.e.c., sicché, stante l’attestazione della sottoscrizione con firma digitale dall’Avvocato dello Stato ivi riportata, trova applicazione il principio di sufficienza di tale attestazione espresso da Sez. 3, 19/12/2016, n. 26102 e successive conformi”.
Il contrario parere della sezione deriva dal necessario esame della stessa relata di notifica citata dal P.G., contenente l’attestazione della trasmissione del ricorso in formato nativo e munito di sottoscrizione, atteso che viceversa l’allegato ricorso è del tutto privo di sottoscrizione elettronica. Ciò impone quindi l’impossibilità di condividere il ragionamento del P.G.
Nell’evidenziare la complessità della questione, la sezione tributaria rileva come la stessa sia stata affrontata in due precedenti occasioni dalla Cassazione.
Con sentenza n. 14338/2017, Rv. 633628-01, si è statuito che “L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico”, senza ammettere alcuna forma di sanatoria, trattandosi di elemento strutturale necessario a verificare la provenienza dell’atto da parte di procuratore iscritto in apposito albo.
Con la successiva sentenza a Sez. Un., n. 22438/2018, Rv. 650462- 03, la Corte ha invece affermato che “In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo”.
Si rimane pertanto in attesa di conoscere il principio di diritto con il quale verrà risolta la questione in esame.


Testo Integrale