Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29532 - pubb. 25/07/2023

In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi

Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2023, n. 15822. Pres. Cirillo. Est. Spaziani.


Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione



In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. (massima ufficiale)




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