Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29702 - pubb. 13/09/2023

Applicazione degli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. alle vendite del curatore effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile

Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2023, n. 19712. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Fallimento - Programma di liquidazione - Vendite effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile - Delega al curatore delle operazioni di vendita - Applicazione degli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. nel testo riformato



Nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022) si applica nella sua interezza.


Ne discende che:
i) l'ordinanza emessa dal G.D. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ;
ii) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura né decisoria, né definitiva;
iii) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.;
iv) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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