Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30161 - pubb. 23/11/2023

Inappellabilità dell'ordinanza ex art. 612 c.p.c. in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare

Cassazione civile, sez. II, 24 Luglio 2023, n. 22010. Pres. Lombardo. Est. Fortunato.


ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - Processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbitante rispetto alla funzione di determinare il “quomodo” dell’esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Rimedi esperibili



In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello. (massima ufficiale)




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