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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30455 - pubb. 19/01/2024

La Cassazione sulla Notifica a mezzo PEC mediante indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 08 Gennaio 2024, n. 564. Pres. Virgilio. Est. D'Aquino.


Notifica a mezzo PEC - Indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi



In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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