Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30474 - pubb. 23/01/2024

L'attuazione coattiva dell'ingiunzione va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 07 Agosto 2023, n. 24037. Pres. Rubino. Est. Rossi.


ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Irrilevanza - Ragioni



L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c.. (massima ufficiale)




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