Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30485 - pubb. 24/01/2024

Compensazione tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita

Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2023, n. 34424. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Rapporti tra banca e correntista - Compensazione ex art. 1853 c.c. - Applicabilità fra saldo di conto corrente e saldo derivante da rapporto di diversa natura - Presupposti - Fattispecie



Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo). (massima ufficiale)




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