Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30653 - pubb. 16/02/2024

Responsabilità professionale dell’avvocato e inadempimento dell’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio

Cassazione civile, sez. III, 19 Gennaio 2024, n. 2109. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri.


Responsabilità professionale dell’avvocato - Inadempimento dell’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado - Impossibilità di agire in giudizio per responsabilità del professionista - Valutazione prognostica del contenuto delle difese che si sarebbero potute proporre - Perdita delle concrete e significative possibilità di successo - Affermazione dell’esistenza di un danno risarcibile



In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia). (massima ufficiale)




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