Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32995 - pubb. 29/04/2025

Affitto di azienda risolto prima del fallimento e occupazione senza titolo

Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2025, n. 8926. Pres. Pazzi. Est. Crolla.


Affitto d’azienda – Risoluzione del contratto – Protrazione della detenzione – Responsabilità extracontrattuale della curatela


Locazione e affitto di azienda – Liquidazione dell’indennità – Parametro del canone convenzionale



Nel caso in cui il contratto di affitto di azienda sia risolto prima della dichiarazione di fallimento e la curatela continui a detenere l’azienda, il concedente ha diritto al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo, anche in assenza di dolo o colpa del curatore. L’obbligazione risarcitoria grava sul fallimento ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., ed è fondata su responsabilità aquiliana.


Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile o di un’azienda, il danno subito dal proprietario/concedente può essere liquidato equitativamente sulla base del canone convenzionalmente pattuito, ove non sia possibile la prova precisa dell’ammontare del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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