Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33026 - pubb. 06/05/2025

Ammissione in prededuzione del credito del professionista per l'assistenza al concordato preventivo e contraddizione della motivazione

Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2025, n. 6059. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Prededucibilità - Condizioni - Dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato - Esclusione



In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.. (massima ufficiale)


[Il decreto impugnato, pronunciato dal Tribunale di Macerata, pur richiamando nell’incipit della motivazione, la necessità, per il riconoscimento della richiesta prededuzione al credito del professionista, di una valutazione sul profilo della “funzionalizzazione” della prestazione professionale da apprezzarsi ex ante, poi, nel corso della motivazione, non ha svolto alcun accertamento in tal senso, cadendo, peraltro, in una irrimediabile contraddizione argomentativa in iure tra la predetta affermazione e quella successiva circa l’ammissibilità de plano della reclamata prededuzione al predetto credito; affermazione quest’ultima che è invece frontalmente in contraddizione con i principi fissati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.]


Massimario Ragionato





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