Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34458 - pubb. 02/10/2025
Patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e nullità del contratto di patrocinio
Cassazione civile, sez. II, 10 Ottobre 2022, n. 29351. Pres. Orilia. Est. Giannaccari.
Patrocinio innanzi alle magistrature superiori – Iscrizione all’albo speciale – Mancata iscrizione all’albo – Nullità del contratto di patrocinio – Compenso professionale – Attività non consentite
Interessi sul compenso professionale – Natura moratoria – Decorrenza degli interessi – Messa in mora
Il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale e alla Corte dei conti spetta esclusivamente agli avvocati iscritti nell’albo speciale.
L’esecuzione di prestazioni professionali da parte di un avvocato non iscritto nell’albo prescritto dalla legge comporta la nullità assoluta del contratto di patrocinio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con esclusione del diritto al compenso.
L’avvocato non iscritto all’albo speciale non ha diritto al compenso neppure per l’attività di studio e preparatoria svolta in vista del patrocinio innanzi alle magistrature superiori.
Nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali forensi, gli interessi ex art. 1224 c.c. hanno natura moratoria quando così qualificati dal giudice di primo grado e tale statuizione non sia specificamente impugnata.
Gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora del debitore, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento contenuta nella notula o parcella, e non dalla successiva liquidazione giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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