Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34461 - pubb. 16/04/2025
Responsabilità dell’avvocato, opposizione a decreto ingiuntivo, omessa indicazione della data di prima udienza e mancata informazione al cliente
Cassazione civile, sez. II, 23 Aprile 2002, n. 5928. Pres. Spadone. Est. Mensitieri.
Responsabilità dell’avvocato – Diligenza professionale
Atto di citazione in opposizione – Omessa indicazione della data di udienza – Art. 2236 c.c. – Inapplicabilità
Dovere di informazione del cliente – Vicenda processuale
Nesso causale – Perdita della tutela giurisdizionale
Problemi tecnici di speciale difficoltà – Esclusione
Compenso professionale – Eccezione di inadempimento
L’avvocato risponde a titolo di responsabilità professionale quando la sua condotta non sia conforme ai canoni della diligenza media richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., anche in assenza di problemi tecnici di speciale difficoltà.
L’omessa indicazione della data della prima udienza nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo integra condotta negligente dell’avvocato quando sia idonea a determinare effetti pregiudizievoli per il cliente.
La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. non opera quando la prestazione dell’avvocato non comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma richieda il rispetto di regole processuali ordinarie.
Rientra nei doveri professionali dell’avvocato informare il cliente sugli sviluppi della vicenda processuale e sulle conseguenze degli atti compiuti, al fine di consentirgli scelte consapevoli.
Sussiste il nesso causale tra la condotta negligente dell’avvocato e il danno subito dal cliente quando tale condotta determini la definitiva perdita della possibilità di contestare il credito azionato in giudizio.
La gestione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non integra, di per sé, una prestazione implicante problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c.
In presenza di inadempimento dell’avvocato, il cliente può opporre l’eccezione di inadempimento ed escludere la compensazione tra il credito risarcitorio e il compenso professionale.
[La controversia trae origine dall’incarico conferito all’avvocato per l’assistenza nel giudizio di opposizione. Nell’atto di citazione in opposizione notificato alla controparte, il professionista aveva omesso di indicare la data della prima udienza di comparizione. Il processo si era tuttavia regolarmente instaurato, ma il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo per decorso dei termini, con conseguenze sfavorevoli per l’opponente.
Il cliente aveva quindi agito per il risarcimento dei danni deducendo la negligenza professionale dell’avvocato, sia per l’errore nell’atto introduttivo, sia per la mancata informazione circa gli sviluppi della vicenda processuale e le relative conseguenze. Il Tribunale di Udine e la Corte d’appello di Trieste avevano accolto la domanda risarcitoria, ritenendo che la condotta del professionista non fosse conforme ai canoni della diligenza media richiesta all’avvocato.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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