Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34759 - pubb. 26/05/2026

La ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione del processo

Cassazione civile, sez. II, 27 Marzo 2026, n. 7376. Pres., est. Mocci.


Ricusazione - Sospensione del processo ex art. 52, ultimo comma, c.p.c. - Provvedimento espresso - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Esclusione - Fattispecie



La ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione del processo ex art. 52, comma 3, c.p.c., la quale richiede, invece, un provvedimento espresso, in mancanza del quale non può determinarsi l'estinzione del giudizio per l'omessa tempestiva riassunzione. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado, per non essere stato tempestivamente riassunto dopo la decisione sulla ricusazione, in un caso in cui il giudice, dopo avere dapprima rimesso gli atti al Presidente per le determinazione di competenza sull'istanza di ricusazione, successivamente, scaduto il termine per la riassunzione, aveva disposto la prosecuzione del processo, senza che le parti sollevassero eccezioni al riguardo). (massima ufficiale)




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