Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8783 - pubb. 10/04/2013

Adottabile il minore con genitori inadeguati

Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2013, n. 7974. Est. Dogliotti.


Adottabilità - Presupposti.



E’ legittima la dichiarazione di adottabilità dei minori i cui genitori siano: quanto alla madre, affetta da superficialità ed inconsapevolezza dei reali ed effettivi bisogni dei figli; quanto al padre, affetto da dipendenza da alcool ed autore di maltrattamenti verso compagna e figli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Fatto e diritto

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con sentenza in data 29 gennaio 2010, dichiara l'adottabilità di due minori, che viene confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 7 giugno 2010. Ricorre per cassazione la madre dei minori, A.P. Resiste, con controricorso, il curatore speciale dei minori. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, attinente a vizio di motivazione, propone in sostanza profili e situazioni di fatto, non controllabili in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione congrua e non illogica. Esamina la Corte di Merito, richiamando in gran parte le argomentazioni del Giudice di primo grado, le carenti capacità genitoriali della madre. Richiama la c.t.u. espletata, nonché le varie relazioni dei Servizi Sociali, ove si evidenzia nella madre superficialità ed inconsapevolezza dei reali ed effettivi bisogni dei figli, nonché la presenza di disagi manifestati dai bambini. Anche il nuovo rapporto matrimoniale della madre non appare - secondo la Corte - positivo, quanto alle esigenze dei minori, non risultando affatto stabile, secondo le indicazioni della relazione integrativa del c.t.u.. Del tutto negativa infine la posizione del padre che, spesso, si ubriacava, maltrattando la compagna e i figli. Va rigettato pertanto il ricorso. La natura della controversia e la posizione delle parti richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.