Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9184 - pubb. 27/06/2013

Doppia sanzione penale per l’inadempimento all'obbligazione fissata dal giudice civile

Cassazione penale, 10 Maggio 2013, n. 20274. Est. Petruzzelli.


Reati in materia di inadempimento alle obbligazioni alimentari – Art. 570 comma II c.p.c. – Art. 12-sexies l. 898/1970 – Autonomia – Sussiste.



Va affermata la completa autonomia tra il reato di cui all'art. 570 comma 2 cod. pen. ed il reato di cui all'art. 12 sexies l. 1 dicembre 1970 n. 898 che, pur possedendo quale caratteristica comune l'inadempimento all'obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo l'ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso, il cui elemento specializzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria. Ne consegue che la disposizione speciale richiede sul piano economico un minus rispetto alla previsione codicistica, situazione che evidenzia la totale autonomia delle fattispecie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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