Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30398 - pubb. 11/01/2024

Il Tribunale di Brindisi sulla assegnazione 'endoesecutiva'

Tribunale Brindisi, 10 Dicembre 2023. Est. Natali.


Assegnazione “endoesecutiva” – Inquadramento giuridico – Mezzo di liquidazione – Inammissibilità

 
Assegnazione “endoesecutiva” – Inquadramento giuridico – Datio in solutum tipica – Ammissibilità


Assegnazione “endoesecutiva” – Datio in solutum – Profili di specialità – Configurabilità


Assegnazione “endoesecutiva” – Ambito operativo – Portata generale – Configurabilità


Assegnazione “endoesecutiva” in favore del comproprietario non debitore – Art. 600 cpc – Dato testuale – Mancata previsione espressa


Divisione “endoesecutive” in favore del comproprietario non debitore – Prassi giudiziale – Ammissibilità


Assegnazione “endoesecutiva” in favore del comproprietario non debitore – Ragioni giuridiche – Ammissibilità



Per quanto l’assegnazione giudiziale venga annoverata, tradizionalmente, tra i mezzi di liquidazione, tale inquadramento non può essere condiviso, alludendo l’attività liquidatoria ad un necessario passaggio dal bene materiale al suo equivalente monetario che, nell’ipotesi dell’assegnazione, evidentemente difetta.


 
Deve ritenersi, nell’ambito delle ricostruzioni in termini negoziali, che l’assegnazione giudiziale abbia la natura di datio in solutum tipica, consistendo nel trasferimento al creditore richiedente della proprietà del bene, senza che lo stesso sia tenuto a versare alcun prezzo a tacitazione della pretesa creditoria di questi; con obbligo, nell’ipotesi in cui il valore del bene, oggetto di assegnazione, risulti eccedente  rispetto al credito dell'assegnatario, di versamento di un conguaglio, commisurato alla differenza tra le due misure. In tal caso, si invoca la fattispecie dell'assegnazione mista.


 
L’assegnazione giudiziale ha caratteri di specialità, avendo una struttura sostanzialmente unilaterale in deroga al modello legale prefigurato dall’art. 1197 c.c. che la configura come contratto bilaterale di tipo reale, perché abbisognante della consegna della res e non essendo la stessa automatica, in quanto da delibarsi da parte del giudice dell’esecuzione che esercita, al riguardo, una discrezionalità di tipo esclusivamente tecnico; discrezionalità del cui esercizio, ovviamente, deve dare adeguato conto in sede motiva.


 
Nell’attuale panorama interpretativo, l’assegnazione giudiziale si configura come istituto generale e non più di carattere residuale e, come tale, destinato ad un’applicazione episodica, perché tassativa, in quanto il legislatore della novella del 2005, mutando la scelta originaria, ha voluto elevare «l'assegnazione a normale strumento di espropriazione, a pari dignità con la vendita», della quale condivide le problematiche applicative, come quelle poste dall’ipotesi di concorso di creditori, tutti anelanti a conseguire l’assegnazione del bene.


 
Il dato testuale dell’art. 600 c.p.c. sembrerebbe escludere la proponibilità dell’istanza di assegnazione da parte del comproprietario, nell’ambito del giudizio esecutivo, in quanto la disciplina del codice di rito contempla solo la domanda di separazione in natura e ritenendosi, al contempo, che la sede processuale eletta per la suddetta richiesta sia quella del giudizio di “divisione endoesecutiva”, ovvero del procedimento incidentale di cognizione, instaurabile su prescrizione giudiziale.


 
Anche sulla scorta della prassi di alcuni tribunali, si è teorizzata l’ammissibilità di una “divisione semplice”, ricostruita come vicenda non solo interna all’esecuzione, ma destinata ad esaurirsi davanti allo stesso giudice dell’esecuzione con l’effetto di sciogliere immediatamente la comunione, senza la necessità dell’attivazione di una procedura cognitoria ad hoc. e la cui disciplina nascerebbe da un’operazione interpretativa di adeguamento delle regole codicistiche, proprie del giudizio divisorio, alla natura unisussistente e semplificata del suddetto procedimento divisorio.


 
Molti gli argomenti apportati a fondamento della tesi dell’ammissibilità di una divisione in sede esecutiva:
1.    la progressiva diffusione di tale prassi nelle sedi giudiziarie, specie di grandi dimensioni e con esigenze di deflazione del contenzioso e la conseguente creazione di una vera e propria consuetudine processuale, con valenza facoltizzante, non contemplata dal dato normativo ma neppure esclusa;
2.    la correlata opportunità di economia processuale ispirata al principio di effettività della tutela esecutiva, sotto il profilo della sua tempestività, quale valore, di rango costituzionale ma anche sovranazionale, che deve conformare l’esegesi delle norme processuali;
3.    la conformità di tale soluzione alla rinnovata configurazione della Proprietà, che discende dal livello sovranazionale di tutela, quale diritto della Persona, configurazione che imporrebbe l’anticipazione di quella forma di tutela reale in cui si estrinseca l’assegnazione;
4.    la graduale (e irreversibile) erosione di alcuni principi che si ritenevano dovessero conformare il processo esecutivo come l’autonomia, l’astrattezza e l’autosufficienza; così come la tradizionale distinzione che si riteneva sussistere tra attività cognitoria e esecutiva, con attribuzione agli organi esecutivi di un compito essenzialmente di attuazione di comandi e regole predefinite; rinvenendo, ciò, conferma nei sempre più ampi poteri riconosciuti al giudice dell’esecuzione al fine di un’eventuale interpretazione o, persino, eterointegrazione del titolo esecutivo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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