Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10995 - pubb. 10/01/2014

Liquidazione del compenso del commissario giudiziale cessato prima della chiusura delle operazioni

Cassazione civile, sez. I, 15 Settembre 1997, n. 9149. Pres., est. Criscuolo.


Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Attività prestata prima della chiusura delle operazioni - Determinazione - Criteri - Poteri discrezionali del tribunale fallimentare - Motivazione - Adeguatezza - Necessità



In sede di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, al detto commissario, cessato dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso va liquidato, tenuto conto dell'opera prestata, secondo i principi dettati dall'art. 5 primo comma D.M. 28 luglio 1992 n. 570, ossia adottando le percentuali di cui all'art. 1 dello stesso D.M. sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.; la concreta determinazione del compenso, nel quadro dei suddetti principi, rientra nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, ma l'esercizio di tale potere dev'essere congruamente motivato, in guisa da consentire il controllo della correttezza del suo uso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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