Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16033 - pubb. 27/10/2016

Concordato preventivo e contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti

Tribunale Catania, 22 Aprile 2016. Est. Lucia De Bernardin.


Concordato preventivo – Rinuncia al privilegio – Diritto di voto – Manifestazione della rinuncia entro e non oltre l’adunanza dei creditori

Concordato preventivo – Termine per l’esercizio del voto – Natura – Computo

Concordato preventivo – Voto – Contestazioni ai fini del voto – Adunanza dei creditori

Concordato preventivo – Voto – Contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti da lui indicati – Adunanza dei creditori



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177 l.f., comma II l.f., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre l’adunanza dei creditori. (Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa) (riproduzione riservata)

Il termine di venti giorni, stabilito dall’art. 178 comma IV l.f., per l’esercizio del diritto di voto successivamente alla chiusura dell’adunanza dei creditori, a mezzo telegramma, lettera, telefax o posta elettronica, non ha natura processuale e ad esso non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 155 c.p.c. (Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa) (riproduzione riservata)

Tutte le contestazioni in ordine alla natura ed alla consistenza dei crediti aventi diritto al voto devono essere formulate in occasione della adunanza dei creditori, cristallizzandosi – in esito alla stessa – l’elenco dei creditori e l’ammontare dei relativi crediti, seppur ai soli fini del voto e della determinazione del fabbisogno concordatario. (Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa) (riproduzione riservata)

Successivamente alla chiusura della adunanza dei creditori, è precluso al debitore proponente contestare l’ammontare dei crediti che egli stesso ha indicato nell’elenco allegato alla domanda di concordato ed in ordine ai quali non ha poi dedotto circostanze sopravvenute. (Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa


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