Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28466 - pubb. 23/12/2022

Cessioni in blocco e mancanza di criteri univoci per identificare i crediti ceduti

Tribunale Sciacca, 03 Ottobre 2022. Est. Stabile.


Opposizione precetto – Cessione di crediti in blocco e prova della titolarità del credito in capo al cessionario – Criteri vaghi e onnicomprensivi – Omessa produzione contratto – Carenza di legittimazione – Accoglimento opposizione precetto



In tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione.


Qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti in modo vago facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, deve ritenersi la carenza di legittimazione mancando la prova all’inclusione del credito nell'operazione. (Caterina Loiacono) (riproduzione riservata)



Segnalazione della Dott.ssa Caterina Loiacono

Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova
La rassegna di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


Testo Integrale