Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28889 - pubb. 21/03/2023

Determinazione del valore di liquidazione nel concordato preventivo

Tribunale Lucca, 20 Gennaio 2023. Pres. Giuntoli. Est. Capozzi.


Valore di liquidazione - Concordato preventivo - Definizione



Nella disciplina del CCI, la corretta individuazione del valore di liquidazione rileva:
(a) in caso di continuità aziendale, per verificare che ciascun creditore riceva un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
(b) al fine di individuare, sempre in questa prospettiva, il valore eccedente quello di liquidazione che può essere distribuito con la RPR (relative priority rule); mentre il valore di liquidazione dei singoli beni, al netto delle spese di liquidazione specifiche e di una quota di quelle generali (84, co.5 e 88 CCI), rileva per stabilire il corretto trattamento riservato ai creditori prelazionari.


Poiché nelle norme del CCI che disciplinano il concordato preventivo, non vi è la definizione del valore di liquidazione del patrimonio del debitore né si individuano i criteri di determinazione dello stesso, è possibile fare applicazione dell'art. 214 CCI in tema di liquidazione giudiziale, il quale stabilisce che la liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione.


In sostanza, in caso di liquidazione giudiziale, la vendita atomistica dei beni in tanto è possibile in quanto la vendita dell’azienda, di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco, non sia possibile o non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori, criterio, questo, che può essere utilizzato nel concordato preventivo che sia proposto in continuità aziendale (e quindi sull’assunto che la continuità sia possibile e utile per i creditori), nel qual caso si dovrà ritenere il valore di liquidazione vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell’azienda o di singoli rami, in mancanza del quale dovranno essere spiegate le ragioni dell’impossibilità di cedere l’azienda nel suo complesso o per singoli rami. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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