Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29899 - pubb. 12/10/2023

Società cooperativa, attività agricole cd. per connessione con apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico

Tribunale Gela, 07 Luglio 2023. Pres. Carlà. Est. Sgroi.


Liquidazione giudiziale - Imprenditore agricolo - Società cooperativa - Attività agricole cd. per connessione - Apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico



È qualificabile come imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, anche la cooperativa che svolga in via esclusiva le attività agricole cd. per connessione di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., purché con l’apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.


[Nel caso di specie, dal verbale di revisione redatto il 14.12.2022, ai sensi del d.lgs. n. 220/2002 recante “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”, prodotto in giudizio dall’intimata, risulta che essa, nonostante lo statuto sociale riporti gli scopi tipici di una “cooperativa sociale” di cui all’art. 1, lett. b), l. n. 381/1991, abbia operato in concreto come una “cooperativa di produzione e lavoro” e che, nonostante l’oggetto sociale previsto dallo statuto risulti molto ampio, essa abbia svolto in concreto l’attività di “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” e che si tratti di una “cooperativa a mutualità prevalente” ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c., in quanto dall’analisi degli esercizi 2019 e 2020 oggetto della revisione, risulta che essa ha svolto in concreto la sua attività avvalendosi in via prevalente, in misura pari a ben il 77%, delle prestazioni lavorative dei suoi soci.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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