Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29998 - pubb. 28/10/2023

Oneri di produzione del ricorrente per cassazione contro sentenza reiettiva del reclamo avverso dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 07 Agosto 2023, n. 24023. Pres. Genovese. Est. Di Marzio.


Fallimento – Rigetto del reclamo contro la sentenza di fallimento – Ricorso per cassazione – Oneri di produzione



La Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il ricorrente per cassazione contro sentenza reiettiva del reclamo avverso dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena d'improcedibilità, ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato





Testo Integrale