Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30124 - pubb. 17/11/2023

Azione revocatoria fallimentare di operazioni bilanciate e accordi tra cliente e banca

Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2023, n. 27266. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.


Azione revocatoria fallimentare – Operazione bilanciate – Revocabilità – Presupposti



La suprema Corte ha ribadito che :
“In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione d’inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell’operazione sia prima, all’atto della rimessa, sia dopo, all’atto del suo impiego, e che la prova dell’esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Cass. n. 19751 del 2017; Cass. n. 23393 del 2007; Cass. n. 6190 del 2008; Cass. n. 1834 del 2011; Cass. n. 17195 del 2014; più di recente, Cass. n. 13175 del 2020).” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato





Testo Integrale