Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30149 - pubb. 22/11/2023

Competenza per la controversia tra fallimento del creditore cedente e terzo cessionario del credito

Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2023, n. 27700. Pres. Mercolino. Est. Vella.


Fallimento – Cessione di crediti anteriori – Controversia tra fallimento del creditore cedente e terzo cessionario – Competenza



Il caso esaminato dalla S.C. riguarda la cessione di crediti in un contesto di fallimento e la relativa controversia tra il debitore ceduto, la curatela del fallimento del creditore cedente e il terzo cessionario.


La controversia tra il debitore ceduto, la curatela del fallimento del creditore cedente e il terzo cessionario, che mira a stabilire chi tra il cessionario e il cedente fallito sia il legittimo titolare del credito, non è soggetta al rito speciale previsto per l'accertamento del passivo fallimentare. Questo perché tale controversia non è finalizzata a modificare lo stato passivo fallimentare, ma piuttosto a determinare se il credito in questione sia ancora parte dell'attivo del cedente al momento del fallimento.


Inoltre, la sentenza ha ricordato che: l'esclusione dei crediti insinuati dalle banche dal passivo fallimentare ha effetto solo all'interno del procedimento fallimentare e non pregiudica la possibilità di accertare la titolarità dei crediti ceduti in sede ordinaria, in quanto il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso fallimentare e non fa stato nelle controversie tra le parti al di fuori del procedimento di fallimento, con la conseguenza che, nel giudizio ordinario, il debitore può eccepire in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento, senza che ciò sia impedito dall'accertamento del credito in sede fallimentare.


Questo il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte:
“In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell’art. 52, secondo comma, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e segg. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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