Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30184 - pubb. 25/11/2023

Appello L’Aquila: irragionevole escludere dalla ristrutturazione ex art. 67 CCII il consumatore con debitoria c.d. promiscua

Appello L'Aquila, 11 Ottobre 2023. Pres. Fabrizio. Est. Bartoli.


Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debiti c.d. promiscui - Ammissibilità – Condizioni – Cessazione dell’attività d’impresa – Necessità – Qualifica di consumatore – Colui che agisce nel presente per scopi estranei all’attività d’impresa – Sussistenza


Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Domanda corredata dall’elenco di tutti i creditori – Inclusione di tutti i debiti, anche d’impresa – Proposta di ristrutturazione rivolta a tutti i creditori – Necessità


Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debitoria esclusivamente consumeristica – Necessità – Esclusione – Irragionevolezza per disparità di trattamento tra consumatori – Sussistenza



Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell’esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, in quanto, secondo la nuova nozione fornita dall’art. 2, lett e), CCII, può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi attualmente in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore.


Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore vanno definite tutte le posizioni debitorie, dunque anche i debiti d’impresa maturati dal consumatore in relazione ad una pregressa attività imprenditoriale, dovendo la domanda di omologa essere corredata dall’elenco indicante tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle clausole di prelazione, ex art. 67 c.2 CCII; non è, quindi, ammissibile una proposta di ristrutturazione rivolta soltanto ad alcuni creditori, essendo necessario, invece, che il relativo piano riguardi tutte le posizioni creditorie, di cui deve prevederne il soddisfacimento, seppure parziale e differenziato; a ciò non osta la natura di alcuni debiti d’impresa, poiché essa non fa venire meno l’attuale condizione di consumatore del debitore, stante la cessazione dell’impresa individuale a far data dall’1.9.2016, per cui l’azione del debitore è ormai collocata completamente al di fuori della prospettiva imprenditoriale e si è consolidata in una veste esclusivamente di natura consumeristica.


Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, tenuto conto che l’art. 33 ult. co. CCII preclude il concordato minore all’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese, deve essere consentito l’accesso al consumatore con una residua debitoria d’impresa, pena l’introduzione di una disparità di trattamento irragionevole tra il consumatore con debiti esclusivamente personali e quello con debiti misti, personali e d’impresa o professionali, anche non prevalenti. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona

Massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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