Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30236 - pubb. 05/12/2023

Vendite fallimentari: il termine di dieci giorni per impedire il perfezionamento della vendita si applica solo al caso di prezzo ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto

Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 2023, n. 30917. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Fallimento – Vendite – Istanza al giudice delegato per impedirne il perfezionamento – Art. 108 l.f. – Applicazione



La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 giugno 2023, ha stabilito che il termine di decadenza di dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’art. 107 l.fall., previsto dall’art. 108, primo comma, l.fall., si applica solo nell’ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest’ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato) e non anche nell’ipotesi, contemplata nella prima parte della norma, di istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, che può essere presentata fino all’emissione del decreto di trasferimento.


Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente:


“Il termine di decadenza di dieci giorni dal deposito di cui al quarto [recte quinto] comma dell’art. 107 l.fall., previsto dall’art. 108, primo comma, l.fall., si applica solo nell’ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest’ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato) e non anche nell’ipotesi, contemplata nella prima parte della norma, di istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, che può essere presentata fino all’emissione del decreto di trasferimento.”


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La Corte ha fondato la propria decisione sull’interpretazione sistematica delle disposizioni dettate dall’art. 108, primo comma, l.fall., inquadrate nello spirito delle riforme del 2006-2007.


In particolare, la Corte ha ritenuto che la distinzione fatta testualmente dal legislatore tra le due ipotesi del primo comma dell’art. 108 l.fall. sia chiara. Nel primo caso si tratta di tutelare, in generale, la validità e legittimità di tutte le “operazioni di vendita” – le quali originano dall'emissione del provvedimento con cui sono stabilite le modalità della vendita e si concludono con l'atto di trasferimento che fa seguito all’aggiudicazione – consentendo di segnalare ogni vizio di legittimità che infici il procedimento di vendita dei beni rientranti nell’attivo fallimentare, per violazione delle norme imperative e di ordine pubblico economico che presiedono lo svolgimento della procedura competitiva.


Nel secondo caso, l’obiettivo è meno ambizioso, trattandosi solo di impedire il “perfezionamento della vendita” quando il prezzo di aggiudicazione risulti notevolmente inferiore rispetto a quello che può ritenersi “giusto”, tenuto conto delle specifiche e contingenti condizioni di mercato.


La Corte ha quindi ritenuto che l’imporre un breve termine di decadenza solo nella seconda ipotesi abbia un senso evidente. Infatti, la tutela della trasparenza delle operazioni di vendita integra uno dei principi generali portanti delle riforme del processo esecutivo che si sono susseguite a partire dal 2006.


In questa prospettiva si è ritenuto che le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione debbano essere rigorosamente rispettate, a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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