Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30312 - pubb. 14/12/2023

Modalità di applicazione della c.d. sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 07 Settembre 2023. Pres. Quaranta. Est. Castaldo.


Concordato preventivo – Continuità – Applicazione dell’art. 6 D.L. n. 23/2020, c.d. sterilizzazione delle perdite – Modalità



Nell’ipotesi in cui la società che chiede l’accesso al concordato preventivo con continuità aziendale, intenda optare per l’applicazione della disciplina emanata per far fronte all’emergenza pandemica di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020, che consente la c.d. sterilizzazione delle perdite, dovrà adottare una delibera dell’assemblea dei soci contente l’espresso rinvio alla citata normativa emergenziale e depositare bozza del bilancio in cui vengono indicate le perdite congelate.


La proponente, laddove intenda avvalersi della disciplina citata, ha l’onere di prevedere ed esplicitare nella proposta e nel piano con quali modalità provvederà al ripianamento delle perdite maturate prima dell’accesso allo strumento del concordato, qualora la scadenza del periodo di sospensione intervenga in pendenza della fase di esecuzione del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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